Trattamento fiscale compensi ufficio elettorale centrale
Come rilevato anche da Fisco Oggi, le disposizioni legislative intervenute negli anni distinguono i compensi corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione (i seggi) da quelli pagati ai componenti l’ufficio centrale.
Limitatamente agli onorari di presidente, scrutatori e segretario degli uffici elettorali di sezione (seggi), la legge n. 53/1990 ha stabilito che tali onorari costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.
Vanno assoggettati alle ritenute di imposta, invece, gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali centrali, che non sono stabiliti in misura fissa forfettaria ma variano in proporzione ai giorni necessari allo svolgimento delle funzioni di tale ufficio.
Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 150/E del 11.04.2008, laddove è evidenziato quanto segue:
L’ufficio elettorale centrale è composto da un giudice, con funzioni di Presidente, e da cittadini iscritti in appositi albi. Ad esso è affidato il compito di riassumere i voti scrutinati dagli uffici elettorali di sezione e di provvedere alle rettifiche di eventuali errori commessi dagli Uffici elettorali di sezione. Il lavoro svolto in tale sede può protrarsi anche per oltre un mese.
Gli uffici elettorali di sezione sono, invece, composti da un Presidente, dagli scrutatori e da un segretario.
Si fa presente che, in linea generale, i redditi percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni (quali sono quelli di cui si discute) sono qualificati come redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f) del TUIR. Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, al paragrafo 5.7, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese, fisso, non assoggettabili a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
La citata legge n. 70 del 1980, concernente “Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione” stabilisce, all’articolo 1, l’ammontare degli onorari corrisposti ai componenti gli uffici elettorali di sezione per tutte le consultazioni elettorali e, all’articolo 2, l’ammontare degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici centrali.
In particolare, per i primi la citata legge n. 70 del 1980 stabilisce un onorario fisso forfetario che varia a seconda del tipo di consultazione e della carica rivestita.
Per i componenti degli uffici elettorali centrali, invece, l’articolo 2 stabilisce un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge. La citata legge n. 70 del 1980 è stata oggetto di diversi interventi al fine di rivalutare gli importi relativi agli onorari dei componenti degli uffici elettorali.
Uno di tali interventi è stato operato dal comma 1 dell’articolo 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che ha aggiornato gli onorari dei componenti gli uffici elettorali. In tale sede, il legislatore ha chiaramente specificato che la rivalutazione andava riferita agli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione di cui all’articolo 1 della legge n. 70 del 1980.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 9 della legge n. 53 del 1990, ha stabilito che “Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1970, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.
La circostanza che tale ultimo comma non faccia specifico riferimento agli onorari corrisposti ai componenti degli uffici di sezione potrebbe indurre a ritenere che detta esenzione sia riferita agli onorari corrisposti ad entrambi gli uffici elettorali.
Tuttavia, si rileva che il comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 53 del 1990, per altro verso, sembra riguardare specificamente gli onorari dei componenti degli uffici elettorali che consistono in un rimborso spese fisso, determinato forfetariamente.
Tali sono i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione mentre gli onorari giornalieri corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali non sono stabiliti in misura fissa forfetaria ma variano in proporzione ai giorni necessari allo svolgimento delle funzioni di tale ufficio.
Inoltre, i DPR dell’8 marzo 1994 e del 10 marzo 1997, intervenuti successivamente alla legge n. 53 del 1990, hanno stabilito l’adeguamento dei soli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, rispettivamente per il periodo marzo 1994-marzo1997 e aprile 1997-marzo 2000 ribadendo che gli importi rivalutati costituiscono rimborso fisso forfetario non assoggettabile a ritenute ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 53 del 1990 e pertanto, ai fini fiscali, non concorrono alla formazione della base imponibile.
L’adeguamento degli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali è stato disposto invece con l’articolo 11 della legge n. 120 del 30 aprile 1999 concernente “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale” che sostituendo gli articoli 2 e 3 della legge n. 70 del 1980 non ha eliminato l’originario riferimento alle ritenute di legge (ha espressamente confermato che tali onorari sono corrisposti al lordo delle ritenute di legge).
Ciò porta a ritenere che il riferimento generico agli onorari degli uffici elettorali, contenuto nel comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 53 del 1990, sia riferito, coerentemente al comma precedente, ai soli onorari fissi forfetari di cui all’articolo 1 della legge n. 70 del 1980.
Ne è ulteriore conferma la circostanza che, diversamente da quanto disposto in relazione agli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali centrali, per gli onorari corrisposti ai componenti degli uffici elettorali di sezione il legislatore, in sede di nuova rivalutazione delle medesime somme, disposta con legge n. 62 del 16 aprile 2002 concernente “Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale”, ha sostituito l’articolo 1 della legge n. 70 del 1980, eliminando espressamente qualsiasi riferimento alle ritenute di legge.
Pertanto, stando al tenore letterale dell’attuale formulazione degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 70 del 1980 e tenuto pure conto degli elementi interpretativi ricavabili dal diverso contenuto delle disposizioni via via introdotte dai provvedimenti di rivalutazione degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali, si deve ritenere che gli onorari oggetto del quesito devono essere assoggettati alle ritenute di legge.
Se i componenti gli uffici centrali elettorali esercitano abitualmente arte o professione ci si chiede se debba applicarsi l’art. 50 comma 1 lettera f) TUIR oppure l’art. 53 comma 1 Tuir, ovvero se debba essere applicata ritenuta d’acconto 20% oppure debba essere emessa fattura con IVA.
In proposito, occorre analizzare l’art. 50 comma 1 lettera f) del TUIR: Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato “
E l’art. 53 comma 1 Tuir “ Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui allalettera c) del comma 3 dell'art. 5”.
Ne consegue che se le pubbliche funzioni sono svolte da soggetti che esercitano arte o professione, i compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo, con ritenuta d’acconto 20% di cui art. 25 DPR 633/1972 e imponibile IVA 22%, di cui art. 5 DPR 633/1972.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia Entrate con risoluzione n. 88 del 19.10.2015.
Si ritiene, in ogni caso, che la prestazione dei componenti l’ufficio centrale sia occasionale e non continuativa e che di conseguenza si debba applicare la sola ritenuta d’acconto.
Con risposta ad interpello n. 463 del 7 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il principio di attrazione (ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR del reddito derivante dall’attività di collaborazione continuativa in quella di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).
L’Agenzia ha ricordato come ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c-bis), TUIR rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cd. “tipici” (quali l’ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a collegi e commissioni), nonché quelli cd. “atipici”, ovvero in relazione ad altre attività di collaborazione non individuate espressamente dalla norma.
Qualora le collaborazioni rientrino nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente, i predetti compensi si configurano quali redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; in sostanza, nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo sussiste un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, inerenti l’oggetto dell’attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente. L’Agenzia a tal proposito ha sottolineato che, per valutare se operi o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall’attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, occorre stabilire se sussista o meno una “connessione” tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo (cfr. anche circolare 6 luglio 2001, n. 67/E, paragrafo 2); in tal caso, infatti, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e non si qualificano fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Occorrerà rilasciare certificazione unica (CU) entro il 16 marzo 2023.