Trattamento economico e giuridico assenze per Covid
Il Ministero della Giustizia ha diffuso una sintetica ma utile Circolare in materia di trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a Covid, confermando la vigenza dell’articolo 87, comma 1 del DL n. 18/2020, convertito con Legge n. 27/2020
La norma richiamata dispone:
Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
1.Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Quindi, per i dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni l’assenza per malattia da Covid è equiparata al ricovero ospedaliero, con riflessi sul profilo retributivo e non è ricompresa nel periodo di comporto, ovvero nel conteggio totale delle assenze per malattia effettuate da un lavoratore dipendente considerato ai fini del possibile licenziamento.