Trattamento accessorio polizia municipale
La Corte Conti Piemonte con deliberazione n. 171 /2021 ha risposto a quesito di Comune volto a conoscere:
1)possibilità che gli incassi di proventi contravvenzionali derivanti da violazioni del Codice della Strada realizzati nel corso dell’esercizio corrente in misura eccedente rispetto a quelli introitati nell’esercizio precedente, possano ricomprendere non solo riscossioni derivanti dal diretto coinvolgimento del personale di polizia locale nel luogo in cui si effettua la rilevazione (si pensi alla procedura seguita nel caso di utilizzo del telelaser), ma anche dalla rilevazione di infrazioni stradali effettuate con l'ausilio della strumentazione semaforica automatizzata successivamente visionata dal personale preposto.
2) in caso di somme derivanti da violazioni del codice della strada accertate in un anno, eccedenti i proventi dell’anno precedente ma riscosse nell’anno successivo, ad esempio perché accertate a fine esercizio, le stesse possano confluire, in deroga al limite del trattamento accessorio di cui all’articolo 23, co. 2 D.lgs. n. 75/2017, nel fondo risorse decentrate di quest’ultima annualità, oppure se debba esservi sempre coincidenza fra anno di accertamento e di riscossione, nonché di inserimento sul fondo.
Nella richiesta di parere, il Comune ha richiamato espressamente il principio di diritto sancito dalla delibera della Sezione Autonomie n. 5/2019/QMIG in data 9 aprile 2019, nella parte in cui ha previsto che la quota dei proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada sia esclusa dall'applicazione del tetto del salario accessorio di cui all'articolo 23 co. 2 D.lgs. n. 75/2017, ma solo per la quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente e confluita nel fondo risorse decentrate. Ciò al fine di incentivare quelle specifiche unità di personale di polizia locale impegnate in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro per l’attuazione di progetti di sicurezza urbana che prevedono l’utilizzazione di maggiori entrate effettivamente e autonomamente realizzate dal medesimo personale.
Viene altresì richiamata la delibera della Corte conti, Sezione Controllo Marche, n. 3/2020/PAR, la quale ha chiarito come l'esclusione dal limite di spesa del salario accessorio prescritto dall'articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 debba “considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondenti alla quota dei proventi contravvenzionali, eccedenti le riscossioni del precedente esercizio finanziario, ma che provengano dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell'esercizio corrente, senza che in tale quota possono essere ricomprese anche quelle riscossioni accertate nell'esercizio precedente ed incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti”.
La Corte ha risposto che stabilire se gli incentivi monetari a favore del personale di polizia locale debbano ricondursi a proventi di infrazioni stradali rilevabili solo con l’immediato e diretto coinvolgimento della polizia stessa (es. telelaser) o anche con l’ausilio della strumentazione semaforica automatizzata implicante un coinvolgimento ex post del menzionato personale, risulta questione di natura strettamente interpretativa che esula dalla materia della contabilità pubblica, afferendo alle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al combinato disposto degli artt. 56-quater, comma 1, lett. c) e 67 co. 3 lett. i del CCNL comparto “Funzioni locali”, sottoscritto in data 21 maggio 2018. Stabilire se il fondo risorse decentrate, nella parte variabile destinata al trattamento accessorio del personale di polizia locale, debba essere composto da sole eccedenze di incassi, rispetto all’esercizio precedente, riconducibili ad accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche da eccedenze aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi, trova soluzione in esigenze di contenimento della spesa, disposto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, fondate sulla necessità di ancorare il trattamento salariale accessorio ad un limite predefinito, onde evitare l’erogazione di emolumenti integrativi indebiti, incidenti in maniera negativa sugli equilibri di bilancio dell’ente. Gli incassi in questione si esauriscono pertanto nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento di sicurezza stradale e di monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nel medesimo esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.