Trattamento accessorio, corretta sequenza procedimentale
La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 42/2023, ha richiamato la corretta sequenza procedimentale, già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.
Qualora alla fine dell'esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Tanto premesso, la Sezione richiama l’Ente al rispetto delle prescrizioni legislative sulla gestione delle risorse destinate al trattamento retributivo accessorio del personale dipendente e all’espletamento delle fasi descritte, prodromiche alla corresponsione del suddetto trattamento, nonché l’Organo di revisione a vigilare sulla corretta costituzione del fondo ed espletare le verifiche prescritte dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.