Trasporto scolastico nulla è dovuto per il lockdown
La Corte dei Conti Veneto ha risposto con delibera n. 147/2020 alla richiesta la corretta interpretazione delle norme contenute nei decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020 che dispongono in materie di sostegno economico spettante ai gestori dei servizi di trasporto scolastico per la copertura delle spese residue incomprimibili nel periodo di lockdown conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico, vengono prospettati plurimi quesiti concernenti l’applicazione della normativa emergenziale in materia di divieto, da parte dei committenti, di applicazione ai gestori - anche di trasporto scolastico – di decurtazioni di corrispettivo, di sanzioni o di penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il Sindaco pro-tempore richiedente, evidenziata la vigenza molto breve del divieto di cui sopra con riferimento al trasporto scolastico, atteso che l’inclusione di detto servizio tra quelli contemplati espressamente nella disposizione di che trattasi è stata introdotta solo in sede di conversione del d.l. n. 18/2020 - cd. “Cura Italia” - (legge 24 aprile 2020, n. 27) e subito dopo escluso dall’art. 109, co. 1, del successivo d.l. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), sottolinea come l’esclusione del servizio di trasporto scolastico dalla generale norma di sostegno ai servizi di trasporto non erogati a causa del periodo emergenziale sanitario, sia stata confermata anche in sede di conversione del prefato decreto (legge 17 luglio 2020, n. 77) “in cui si prevede la creazione di un fondo di 20 milioni di euro da assegnare ai Comuni per ristorare i fornitori del servizio di trasporto scolastico (articolo 229, comma 2-bis)”.
In relazione al regime di finanziamento del trasporto scolastico delineato dalla normativa emergenziale si evidenzia che la legge 24 aprile 2020, n. 27 (entrata in vigore il 30.04.2020), di conversione del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 92, che detta le “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli”, all’interno del quale i gestori dei servizi di trasporto scolastico venivano inseriti, al pari di quelli dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, tra i Soggetti esclusi dall’applicazione, da parte dei Committenti dei servizi medesimi, di decurtazioni di corrispettivo, di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, anche laddove negozialmente previste. Ciò al precipuo fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei predetti servizi. Il comma in questione è entrato in vigore il 30 aprile 2020, essendo stato introdotto in sede di conversione.
La norma così introdotta consentiva, sostanzialmente, il pagamento di una prestazione non resa -anche in presenza di condizioni negoziali favorevoli alla decurtazione del corrispettivo, ovvero all’applicazione di sanzioni o penali-, al fine di indennizzare, sotto forma di corrispettivo, la sospensione del servizio disposta ex lege per motivi eccezionali dettati dall’emergenza sanitaria. In ragione di ciò, potendosi configurare il conseguente pagamento come un “aiuto di Stato”, ossia come un trasferimento di risorse pubbliche a favore di operatori economici con conseguente attribuzione di un vantaggio economico selettivo e possibile alterazione delle condizioni di parità delle imprese nel mercato comune, il successivo comma 4- inserito in sede di conversione in legge) ha subordinato l’efficacia della suesposta disposizione all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in base al quale devono essere comunicati alla Commissione Europea i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti di Stato. Ne è conseguita la inidoneità della disposizione in esame a produrre effetti giuridici nelle more del rilascio della predetta autorizzazione.
Successivamente, l’art. 109 comma 1 lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 entrato in vigore lo stesso giorno, ha espunto dal menzionato comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. 18/2020 la locuzione “e di trasporto scolastico”.
Alla luce di ciò, il predetto comma 4–bis dell’art. 92 ha avuto una vigenza di soli 19 giorni nell’arco dei quali, giova ribadire, le disposizioni ivi contenute non sono state in grado di esplicare alcun effetto nel mondo giuridico in quanto in attesa del rilascio della preventiva autorizzazione della Commissione europea.