Trasporti funebri: niente esenzione regionale per l'imposta di bollo
Sia le istanze che le successive autorizzazioni al trasporto salme rientrano rispettivamente nel campo di applicazione degli articoli 3 e 4 della Tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Non è possibile, con norma regionale, prevederne l'esonero attesa la riserva statale in materia. Di conseguenza, la Risposta n. 603/2020 conferma ad un Comune quanto già chiarito con la risoluzione n. 75/E del 3 giugno 2005, ovvero che sulle istanze e autorizzazioni al trasporto funebre si applica l'imposta di bollo, a prescindere dalla normativa regionale in materia.