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Trasparenza anche per le cooperative sociali

Con delibera n. 21 del 12 gennaio 2022, l'ANAC ha ricondotto agli obblighi di trasparenza anche le cooperative sociali che si occupano della gestione dei servizi socio-sanitari formativi e di educazione permanente.

In particolare: "Le cooperative sociali di cui all’art. 1, co.1, lett. a) della l. 381/1991 (cd. di tipo A) possono essere ricondotte nell’ambito dei soggetti privati di cui all’art. 2bis, co. 2, lett c) nel caso presentino tutti e tre i requisiti previsti nella citata lett. c). Laddove, invece, non risultino soddisfatte le condizioni previste al comma 2 lett. c), le cooperative sociali di tipo A possono annoverarsi tra i soggetti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, qualora, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esse siano accreditate presso la Regione per la gestione di servizi di interesse generale di cui all’ art. 1, co.1, lett a) della l. 381/1991. In un’ottica di semplificazione al fine di evitare duplicazioni con gli obblighi già previsti dalla disciplina speciale in materia di impresa sociale, la pubblicazione, ai sensi dell’art. 9, co. 2, del d.lgs. 112/2017, del bilancio sociale sul sito istituzionale della cooperativa sociale, assolve sia all’obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai bilanci di cui all’art. 29, d.lgs. 33/2013, sia a quello relativo ai servizi erogati ex art. 32, d.lgs. 33/2013 che riguarda tutti i gestori di servizi pubblici a prescindere dallo strumento – concessione, appalto o altra modalità – con cui essi abbiano deciso di affidare il servizio pubblico. "