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Trasmissione telematica corrispettivi: conta il volume d'affari complessivo. Criticità per le farmacie

Nella risposta n. 209/2019 l'Agenzia delle entrate ribarisce che, ai fini del calcolo del volume d'affari per definire se l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorra sin dal 1° luglio 2019 (maggiore di 400 mila euro), si considerano il volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente e non solo quello relativo alle operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/1972. La questione era già stata trattata nella risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 nella quale era stato precisato che "Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso  come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)".
Gli enti locali sono stati esonerati dall'obbligo di certificazione e memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dall'art. 1 DM 10/5/2019, che, in fase di prima applicazione, non applica l'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127: "a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, e  dei  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015", tra le quali rientrano "le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunita' montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dagli enti obbligati alla tenuta della contabilita' pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni" (art. 2 lettera qq).
Ne deriva quindi che i Comuni che gestiscono le farmacie devono installare i Registratori Telematici per la memorizzazione e trasmissione sin dal 1° luglio 2019 se il volume d'affari complessivo supera i 400.000 euro. 
Va segnalato però l'appello di Federfarma a differire l'obbligo in quanto non sono state ancora definite le specifiche tecniche per adempiere all'obbligo con modalità alternativa al Registratore telematico, ovvero attraverso il Sistema Tessera Sanitaria - già utilizzato dagli esercizi per trasmettere i dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata - come espressamente previsto dall'art. 2 c. 6ter D.Lgs. 127/2015. Federfarma ha chiesto al Ministro dell'Economia e delle finanze di autorizzare le farmacie - fino a quando la situazione di mercato non si normalizzi, consentendo l’effettiva acquisizione del Registratore Telematico - a continuare a certificare i corrispettivi nella maniera attuale, mediante l’emissione dello scontrino fiscale, avvalendosi degli apparecchi misuratori fiscali in uso, con la memorizzazione nel giornale di fondo e fermi restando gli obblighi sostanziali di liquidazione e versamento dell’IVA, alle scadenze previste.
In ogni caso, un emendamento al D.L. crescita prevede una moratoria di sei mesi dalle sanzioni per le attività che non riusciranno ad adeguarsi nei tempi all'obbligo di legge. E' stato infatti previsto che non si applicheranno sanzioni qualora la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.