Trasmissione della delibera ex art. 5 TUSP alla Corte dei Conti a garanzia dell’onere motivazionale
La Corte dei Conti Basilicata, non rilevando la ricezione della delibera di assunzione di una nuova partecipazione per la resa del proprio parere di conformità, come invece previsto dall’art. 5 del D.lgs. 175/2016, con delibera n. 128/2024/PRSE, ha ricordato l’importanza di tale preventiva trasmissione rispetto alla formalizzazione del contratto in quanto “l’adempimento previsto dalla norma riguarda anche il rigoroso rispetto dell’onere motivazionale ivi previsto. La funzione che la Corte dei conti è chiamata a svolgere è, infatti, rivolta “a sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato” ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente può, tra l’altro, determinare sui bilanci degli enti partecipanti specie in caso di inefficienze gestionali di tale nuovo soggetto o di quello in cui si partecipa”.