Trasmissione del Piano di revisione periodica delle partecipazioni
Analizzando i piani di revisione periodica di un Ente locale, la Corte dei Conti Marche, con deliberazione n. 35/2022/VSG, ha sottolineato come “l’attività di monitoraggio dell’assetto complessivo delle partecipazioni, avviata con la revisione straordinaria prevista dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, assume … carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all’esame dell’assetto complessivo delle società partecipate”. Il termine per l’approvazione dei piani di revisione ordinaria è fissato al 31 dicembre di ciascun esercizio, con successivo obbligo per l’Amministrazione di procedere all’inoltro di tutti i provvedimenti in materia di razionalizzazione periodica approvati alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in modo da soddisfare le “finalità di trasparenza”, funzionali “allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul “Gruppo ente territoriale” (cfr. Sezione regionale controllo Toscana, n. 13/2022/VSG).”.
Nel merito si ricorda che la disciplina contenuta all’art. 20 del D.lgs. 175/2016, impone altresì alle Amministrazioni l’invio al MEF delle informazioni attinenti al piano di revisione periodica e sulla collegata relazione sui risultati conseguiti. Tale trasmissione è prevista, di norma, in concomitanza con il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotto ai sensi dell’art. 17, co. 3 e 4 del D.L. 90/2014, ed avviene tramite l’applicativo “Partecipazioni” presente sul portale del Dipartimento del Tesoro. Sulla base del comunicato del 7 febbraio 2022 del Ministero, il termine fissato per provvedere all’inoltro delle citate informazioni è attualmente individuato nel prossimo 13 maggio.