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Doppia base imponibile per il TFR dell'ex dipendente comunale

LaRisposta n. 154/2022 dell'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale della tassazione dell'indennità di fine rapporto erogata ad un dipendente di una società di gestione del servizio rifiuti passato dal Comune all'affidatario del servizio a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e previa stipula di specifico accordo.

La Società, non essendo un ente pubblico e non gestendo in alcun modo somme a titolo di indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto (fra cui, l'IPS - indennità equipollente), ritiene di dover erogare al dipendente le somme in questione a titolo di Trattamento di Fine Rapporto (TFR), assoggettandole alla relativa tassazione. Tale soluzione, tuttavia, comporterebbe per il dipendente l'applicazione di un regime fiscale meno favorevole, in quanto non consentirebbe di tener conto, fra l'altro, delle percentuali di esenzione, previste nell'ambito della disciplina fiscale dell'IPS, collegate alle aliquote di contribuzione a carico del lavoratore.

L'Agenzia delle entrate chiarisce che la Società deve procedere alla erogazione di un'unica prestazione a titolo di trattamento di fine rapporto, riferita al periodo di lavoro complessivamente prestato, che comprenda sia la quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata presso la Società, datore di lavoro privato.

Relativamente alle modalità di tassazione del complessivo trattamento di fine rapporto e, in particolare, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre invece distinguere le due quote.

La quota maturata presso il datore di lavoro pubblico (IPS) deve essere computata previa detrazione dall'importo lordo di una percentuale di esenzione pari al 40,98 per cento, corrispondente al rapporto fra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l'aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Detto importo è ulteriormente ridotto di una somma pari a euro 309,87 per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale (cfr. articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Tuir).

Diversamente, la quota maturata presso la Società Istante (datore di lavoro privato) sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva (articolo 19, comma 1, del Tuir).

In altri termini, avendo comportato la predetta operazione di trasferimento il passaggio dal regime di indennità equipollente (IPS) al regime del trattamento di fine rapporto (TFR), quest'ultimo - in linea con le indicazioni fornite nella risoluzione 8 marzo 2002/E relativamente all'ipotesi del passaggio dal regime di indennità equipollente a quello di TFR per effetto della adesione a un fondo di previdenza complementare - è composto da una quota pari all'importo maturato fino alla data del passaggio, determinato secondo la disciplina delle indennità equipollenti (nel caso di specie, IPS), rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR effettuati dal momento del passaggio.

Relativamente alle modalità di esposizione nel modello di Certificazione Unica (CU 2022 relativa al periodo d'imposta 2021), l'Istante dovrà procedere sulla base delle seguenti indicazioni:

- deve rilasciare al dipendente una sola Certificazione Unica che accoglierà sia i dati relativi alla IPS che quelli relativi al TFR;

- i dati relativi alla IPS devono essere inseriti nella sezione "TFR ed altre indennità maturate al 31/12/2000 - passaggi da indennità equipollenti a TFR" e, in particolare nei punti 835 e seguenti. Le istruzioni al punto 839 precisano che in ipotesi di passaggio dal regime di indennità equipollente al regime del TFR, se il passaggio è intervenuto successivamente al 31 dicembre 2000, l'importo da indicare è quello dell'indennità equipollente calcolato come da istruzioni al punto 824;

- non deve essere compilata la sezione composta dai punti 820 e seguenti;

- nel punto 835, come precisato nelle relative istruzioni deve essere indicato il periodo di commisurazione dell'indennità equipollente calcolato fino alla data del passaggio;

- i dati relativi al TFR maturato dal 1° marzo 2019 devono essere inseriti nella sezione composta dai punti 857 e seguenti;

- non deve essere compilato il punto 819 in quanto il sostituto cedente non ha effettuato alcuna erogazione;

- i campi riguardanti i dati relativi al rapporto di lavoro devono accogliere la durata complessiva di entrambi i rapporti di lavoro;

- devono essere compilati i punti da 801 a 813, riguardanti le informazioni da fornire al contribuente.