Trasferimenti compensativi dei minori introiti ICI, il tribunale dà ragione al Comune di Modena
Il Comune di Modena ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Ordinario il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo il superamento delle soglie di legge di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 64 ai fini dell'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI conseguiti dal Comune, derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D (opifici, fabbricati industriali, teatri, ecc.), a seguito del passaggio dal criterio di calcolo della base imponibile agganciata al valore contabile degli immobili al criterio della rendita catastale, a tal fine chiedendo di prendere in considerazione i minori introiti relativi al complesso degli immobili "D" passati ad autodeterminazione della rendita, e non i soli immobili passati ad autodeterminazione nello specifico anno di riferimento; per l'effetto, il Comune ha chiesto di accertare che il debito dei Ministeri convenuti nei suoi confronti, per gli anni dal (Omissis), ammontava a Euro 14.863.347,01, come da dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. n. 197 del 2002, e di condannarli a pagare le somme dovute e a restituire quelle indebitamente recuperate. In subordine, ha chiesto di dichiarare che i minori introiti da compensare con il trasferimento erariale siano calcolati sul complesso dei fabbricati di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, detratti i trasferimenti già consolidati per il medesimo titolo, e che il debito dei Ministeri nei confronti del Comune per gli anni dal (Omissis) sia calcolato in base alle dichiarazioni presentate nelle forme di cui al D.M. n. 197 del 2002, con condanna a pagare quanto dovuto e a restituire quanto indebitamente recuperato.
I Ministeri convenuti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande, deducendo la correttezza dei parametri quantificativi applicati a decorrere dall'anno 2009 e argomentando sul carattere provvisorio delle rendite catastali costituenti oggetto di autodeterminazione nonchè sul principio del consolidamento dei trasferimenti erariali.
Secondo il Tribunale - che si è espresso con sentenza n. 19895/2023 - il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, che deciderà la causa alla luce del seguente principio di diritto
I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 e dal D.M. 1 luglio 1992, n. 197 e diretti a compensare, a decorrere dall'anno (Omissis), i "minori introiti" relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal D.M. finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI sia superiore a Euro 1.549,37 e allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno; il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi; tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che, se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti.