Transazioni, indicazioni Corte Conti
In materia di transazioni, riteniamo utile richiamare la delibera Corte Conti Abruzzo n. 343/2021.
I magistrati ricordano che la decisione di stipulare un accordo transattivo rientra fra gli ordinari poteri discrezionali afferenti alla gestione, per i quali è garantita l’insindacabilità delle scelte di merito compiute dai soggetti deputati della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso di una possibile soluzione transattiva è il pubblico amministratore ad essere chiamato a valutare la concreta realizzabilità di un interesse diffuso, di norma patrimoniale, a fronte di incertezza e ragionevolezza del sacrificio – anch’esso di norma economico – convenuto. Si deve compiere un’analisi costi – benefici unita ad una valutazione di congruità del risultato economico finale.
Trattandosi di una valutazione comunque complessa, che si deve muovere con prudenza sui binari tracciati dai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa, è bene intervenga una sorta di asseverazione delle scelte assunte da parte degli uffici tecnici, dell’organismo di revisione e, ove possibile, dell’avvocatura. Ciò al fine di evitare, innanzitutto, che si incorra in un errore di irragionevolezza, ma anche a tutela di fronte a rischi di negligenza, imperizia o imprudenza.