Transazione, da verificare la competenza
I principi contabili n. 2 emanati nel 2008 dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno, al punto 104 che prevede “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo”. Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l’Ente “definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla conclusione dell’accordo”.
La Sezioni di controllo ha ribadito l’orientamento consolidato secondo il quale l’elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell’art. 194 del TUEL “è da considerarsi tassativa” e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della “natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio” (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009; Sez. Umbria 123/2015; sez. Puglia 80/2017; Sez. Lombardia 181/2017).
A sostegno di tale opzione ermeneutica è stata peraltro addotta l’impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento.
Ne discende che l’Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi.
Circa la competenza, la CORTE CONTI UMBRIA CON PARERE 123/2015 rileva che la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale; rientra invece nella competenza della giunta o del consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione comporti atti di disposizione che vanno oltre la mera gestione. Se dalla transazione derivano spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, la competenza è del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. i).