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Transazione con saldo e stralcio soggetta ad IVA

Sono soggette ad IVA le somme dovute in base ad accordi transattivi (nel caso tra una società concessionaria e alcune AUSL per la costruzione di un ospedale) mediante i quali, definendo le reciproche posizioni oggetto di contenziosi, si prevede la corresponsione da parte delle AUSL di somme "a saldo e stralcio" delle pretese elevate dalla società nei contenziosi pendenti (tranne una) ed a titolo di restituzione della penale trattenuta dall'AUSL e non dovuta.

Per l'Agenzia, nella Risposta n. 179/2021, le somme versate a tacitazione e stralcio delle domande proposte in giudizio integrano il requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte dell'istante e l'erogazione di una somma di denaro da parte delle AUSL a fronte della assunzione di tale obbligo.

Tale sinallagma sussiste anche con riferimento al pagamento della somma con cui AUSL rinuncia integralmente all'applicazione di una penale che si intende non dovuta, costituendo tale somma (già trattenuta a valere come pagamento parziale della penale) la rata di saldo dei lavori di costruzione dell'Ospedale effettuati dalla Società.

Il pagamento di tale somma per effetto dell'accordo transattivo costituisce, pertanto, il corrispettivo dovuto dalle AUSL per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) resa dalla società concessionaria. Di conseguenza, le somme dovute sulla base della transazione intervenuta tra le parti sono soggette ad Iva.

La Società riteneva, invece, "che le obbligazioni di pagamento scaturenti dagli accordi fossero escluse dal campo di applicazione dell'Iva, trattandosi di somme corrisposte a titolo omnicomprensivo per la cessazione delle pretese avanzate nelle liti pendenti e in quanto tali si configurino come obbligazioni non legate con un nesso di corrispettività e sinallagmaticità rispetto alle prestazioni contrattuali dedotte nella lite".