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Tracciabilità dei flussi finanziari, aggiornate le linee guida

La legge 136/2010 prevede che i flussi finanziari collegati ad un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Dunque, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario relativo ad un contratto di appalto, al fine di identificare i soggetti coinvolti nei flussi finanziari relativi a un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, onde evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che il denaro pubblico finisca nelle mani delle mafie e, più in generale, che ci sia nell’esecuzione di contratti pubblici il coinvolgimento di imprese in contiguità con la criminalità organizzata. Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la legge n. 136/2010 organizza e mette a regime esperienze e prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori di attività: l’art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilità finanziaria.

L’informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, pertanto, essere funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi; inoltre, occorre garantire che non sia dispersa l’informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità.

I pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;

b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;

c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

ANAC, visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore», nel quale è stata chiarita l’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del Codice del terzo settore, estranei rispetto al codice dei contratti pubblici;

considerato che l’istituto della tracciabilità assurge a principio ordinatore dell’azione amministrativa che può essere considerato come diretta conseguenza dei principi sanciti dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo che, a sua volta, costituisce applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione. Lo stesso deve, quindi, trovare applicazione ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici;

ha provveduto ad aggiornare le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari.