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TPL: trasmissione dati all'Agenzia delle entrate

L’articolo 1 del DM Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico comunichino all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta 2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

Il medesimo articolo 1, al comma 2, ha previsto che i soggetti ivi indicati, trasmettono all’Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente anche i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ricevute, con indicazione del soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 ottobre Prot. n. 354629/2023 individua le modalità tecniche per l'adempimento.

Le comunicazioni sono effettuate in via telematica entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese detraibili (ovvero il 16 marzo dell'anno successivo al sostenimento o al rimborso).

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati. Con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Ai dati potrà accedere l'Agenzia delle entrate, dato che l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del DPR 600/1973, inserito dall’articolo 4-bis del DL 34/2019, ha previsto che ai fini dei controlli formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi.

Presupposti e limiti per la detraibilità della spesa sono stati, da ultimo, riepilogati nella circolare 14/E/2023 dell'Agenzia delle entrate.

Ai fini della detrazione "per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico, tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite. Nel caso di abbonamenti unici che coprano una tratta nazionale ed una estera, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l’abbonamento riferibile alla tratta nazionale. Qualora, tuttavia, non sia possibile distinguere la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale, la detrazione spetta sull’intera spesa sostenuta".

La comunicazione non dovrebbe però riguardare il servizio "scuolabus" organizzato dai Comuni, non essendo propriamente ad accesso "generalizzato" bensì rivolto ad una particolare categoria di utenza, pur con i diversificati orientamenti, in seno alla Corte dei conti, sulla natura dello stesso (servizio pubblico o "a domanda"). Gli oneri sostenuti a tale titolo (come per la mensa) possono però rientrare nelle spese scolastiche, parimenti detraibili, ma ad oggi, salvo che per gli istituti scolastici (vedasi ns. approfondimento sul tema), da non comunicare.
Le due detrazioni (spese scolastiche e spese per abbonamenti) sono cumulative, quindi, la comunicazione degli oneri del trasporto scolastico come "TPL" genererebbe dei problemi perciò si ritiene, salvo diverso chiarimento, esclusa.