TOSAP e lavori in concessione pubblica
È soggetta al pagamento della TOSAP l’occupazione di suolo pubblico effettuata da una impresa che realizza l’opera in forza di una concessione conferita dallo Stato. A tale conclusione è giunta la CTR Toscana (sentenza n. 1034 del 24/099/2021) nel pronunciarsi sull’appello proposto da Autostrade per l’Italia in merito ad un avviso di accertamento TOSAP per occupazione di alcune strade comunali.
L'avviso di accertamento impugnato si fondava sulla "occupazione soprassuolo" di ponti autostradali la cui proiezione si sviluppava su vie sottostanti un comune con conseguente occupazione delle strade comunali mediante cavalcavia autostradali.
La parte contribuente proponeva impugnativa eccependo la carenza dei presupposti impositivi della tassa di cui agli artt. 38 e ss. d.lgs. n. 507/1993 in quanto l'occupazione, obbligatoria per norma di legge, rivestiva caratteristiche peculiari del tutto diverse da quelle rilevanti ai fini Tosap e chiedeva l'esenzione della Tosap ai sensi dell'art. 49 lett. a) del d.lgs. n. 507/1993.
La commissione, in conformità agli orientamenti della Cassazione (Cass. n. 18385/2019 nonché 28341/2019 e 20974/2020) concludeva che, nel caso in esame, risultava applicabile l'art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 507/1993 non essendo dubbio che il viadotto autostradale costituisce un impianto ai fini della norma su cui si controverteva, in quanto esso è costituito da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità.
Inoltre, l'esenzione prevista dall'art. 49 lett. a del citato decreto non poteva essere concessa in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato. Infatti, il suolo occupato era gestito in regime di concessione da un ente che agiva in piena autonomia e non quale sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni.
Per questi motivi, la Commissione ha rigettato l’appello e, per effetto, confermato la sentenza impugnata, con condanna alle spese della parte appellante.