Torna il controllo preventivo di legittimità (ma è facoltativo)
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto scorso, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti, in attuazione della delega recata dall’articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale. L’intervento è volto a incrementare l’efficienza della Corte e a valorizzare la connessione fra le attribuzioni di controllo, referenti e consultive, da un lato, e quelle giurisdizionali, dall’altro, rispondendo a un’esigenza di complessiva unitarietà nell’esercizio delle funzioni intestate all’Istituto.
Tra le novità segnaliamo l’art. 16 dello schema di decreto legislativo, che modificherà l’art. 3 della legge 20/1994, in materia di controlli preventivi di legittimità. Gli enti locali potranno sottoporre al controllo preventivo di legittimità una serie di atti disciplinati nel proprio Statuto, che sarà a tale fine soggetto al parere della Sezione Riunite Corte dei Conti.
Tra gli atti di possibile esame preventivo rientrano:
-regolamenti sui criteri di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di cui art. 12 Legge 241/1990;
-convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, di cui art. 30 TUEL;
-concessioni e altri atti di disposizione, superiori a € 1.0000.000 e durata 1 anno, di beni demaniali e patrimoniali indisponibili beni del demanio e del patrimonio indisponibile
-contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, di importo superiore ai limiti soglie europee di cui art. 14 Dlgs 36/2023 e smi (disposizione di dubbia applicazione negli enti locali)
-incarichi di funzioni dirigenziali.
In caso di silenzio assenso Corte Conti, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, gli atti si considerano definitivi ed esecutivi. In caso di rilievi, osservazioni, richiesta di approfondimenti, i termini saranno sospesi e l’ente avrà a disposizione 30 giorni per rispondere.
La Corte dei Conti potrà comunque formulare osservazioni “non vincolanti” sugli atti trasmessi e potrà altresì deferire l’esame dell’atto al Collegio competente, che dovrà esprimersi entro altri 60 giorni (decorrenti dal deferimento). In tali casi, la Corte comunicherà all’ente istante l’esito dell’esame collegiale.