Titolari di PO in polizia municipale, niente compenso per straordinario
Il DL 18/2020 all’art. 115 prevede comma 1 "per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Ci si chiede se la deroga di cui all’art. 115 comma consenta ai titolari di Posizione Organizzativa di ricevere compenso per lavoro straordinario. La risposta, e non sembra positiva, viene dal CCNL Funzioni locali 2018 che all’art. 18 prevede deroghe al principio di omnicomprensività che non sembrano riferirsi al caso in questione. La disposizione del CCNL - compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa – prevede che "ai titolari di posizione organizzativa, di cui all’art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter;
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all’art. 56-ter, previsti per il personale dell’area della vigilanza;
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio"
L’art. 40 del CCNL del 22.01.2004 prevede lo straordinario per calamità naturali: "Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa". Questa disposizione sembra, ma solo apparentemente, in linea con il caso in esame, che pure non grava sul bilancio dell’ente.
L’Aran si era già espressa sul punto, negando tale possibilità, con parere RAL 1978 del 30.05.2018. La domanda posta è stata la seguente: in materia di compensi di lavoro straordinario erogabili a favore del personale titolare di posizione organizzativa, le previsioni dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004 (Straordinario per calamità naturali) possono essere estese, in via analogica, anche ad altre fattispecie nelle quali, comunque, intervengano risorse finanziarie esterne e, quindi, gli oneri dei compensi per lavoro straordinario non incidano in alcun modo sul bilancio dell’ente?
La risposta non è stata positiva: Si ritiene utile precisare che, in base alla precisa formulazione testuale dell’art.40 del CCNL del 22.1.2004 (Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa), la liquidazione anche a favore dei titolari di posizione organizzativa dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse alle emergenze derivanti da calamità naturali è possibile solo nel caso in cui un ente riceva specifiche risorse finanziarie, formalmente assegnate da enti diversi (Stato o Regione), sulla base della vigente legislazione in materia, con i provvedimenti adottati per far fronte alle suddette calamità naturali.
Conseguentemente, devono ritenersi escluse da tale possibilità tutte le altre fattispecie non espressamente e formalmente riconducibili a quelle considerate dalla disciplina contrattuale"