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Tirocini finalizzati all'inclusione sociale non soggetti ad IRPEF se prevalentemente assistenziali

I "tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" non sono soggetti ad IRPEF ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 601/1973 nel caso in cui risulti evidente che il sussidio economico erogato è essenzialmente destinato a favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei soggetti coinvolti; è invece assimilato a reddito da lavoro dipendente (art. 50 c.1 lettera c) del TUIR) se erogato in relazione a percorsi finalizzati ad un eventuale effettivo inserimento lavorativo. Lo chiarisce la risposta n. 51/2020 in relazione alle somme corrisposte da un Comune ad un soggetto avente disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 in applicazione delle delibere regionali di recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano approvato il 22/01/2015. Risultando integrato il presupposto soggettivo del particolare stato di bisogno del beneficiario, spetterà però al Comune valutare, di volta in volta, sulla base dello specifico progetto personalizzato, l'appropriato trattamento fiscale del beneficio economico (esenzione o imponibilità) in funzione della prevalenza della finalità assistenziale o formativa del percorso che ne presuppone l'erogazione.
Se le somme erogate, pur avendo valenza di sussidio a favore di soggetti in condizione di svantaggio sociale e a rischio esclusione, non sono corrisposte a titolo unicamente assistenziale, ossia per finalità fondate solamente sulla solidarietà collettiva, bensì sono erogate principalmente allo scopo di favorire l'addestramento professionale e l'eventuale inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo lavorativo, le stesse sono configurabili nella sostanza come un tirocinio formativo. In tale caso l'indennità non potrà beneficiare del regime di esenzione di cui all'articolo 34 del D.P.R. 601/1973, ma sarà assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR (cfr. Circolare n. 326 del 23.12.97, par. 5.4, Risoluzioni nn. 95/E/2002 e 46/E/2008).