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Testimone di nozze non può essere commissario al concorso

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8927 del 7 novembre 2024, ha affermato che sussiste conflitto di interesse, nell’ambito di un corso pubblico per l’assunzione di personale, nel caso in cui il Commissario sia stato testimone di nozze del candidato, o viceversa.

Il Collegio ritiene che la figura del testimone di nozze ben possa integrare, per la considerazione sociale di cui l’ufficio gode, quella condizione di grave convenienza, indice di una vicinanza personale tra il commissario e il candidato a un concorso, di tale intensità da essere percepita (o potenzialmente percepita), all’esterno, come un potenziale conflitto di interessi o una minaccia alla imparzialità e alla indipendenza dell’organo di valutazione.