Tesoriere, economo e altri agenti contabili verso la resa del conto
Il Tuel prevede all’art. 226 che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto; all’art. 233 che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
Quindi nei prossimi giorni occorre predisporre il conto giudiziale per la protocollazione all’ente di appartenenza. E' ben nota e non va dimenticata la differenza tra un conto amministrativo e un conto giudiziale, che esprime un rapporto di debito / credito tra il singolo agente contabile e l'ente pubblico di riferimento. La Ragioneria Generale dello Stato spiega che “il Conto Giudiziale è un documento contabile che contiene il resoconto della gestione delle somme riscosse e versate all'erario con allegata la documentazione giustificativa. Esso è redatto con riferimento al conto di diritto ed al conto di cassa ed in particolare evidenzia il carico, lo scarico, i resti da esigere, gli introiti, l'esito e la rimanenza”.
Seguono le fasi di riconciliazione, parifica, rendicontazione, invio alla Corte dei Conti tramite Sireco.
Il Codice di giustizia contabile, Dlgs 174/2016 dispone ampiamente in materia di agenti contabili e prevede all’art. 139 comma 2 che l'amministrazione individui un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
L’organo di controllo interno cui spetta la relazione è individuato, secondo la Corte dei Conti Sezione Riunite n. 2/2018 nella figura dell’Organo di revisione, Revisore dei conti o Collegio dei revisori.
Ricordiamo che sono tenuti alla resa del conto giudiziale anche gli agenti contabili a materia per debito di custodia (non per debito di vigilanza).