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Terzo mandato per i Comuni fino a 15.000 abitanti

Sarà presentato oggi in Consiglio dei Ministri un Decreto legge rubricato “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

L’articolo 4 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale), al comma 1, modifica l’articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L., dettando una nuova disciplina in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. La norma, così come di recente innovata (cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 12 aprile 2022, n. 35), dispone che «Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche». Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. Sennonché, nei comuni di minore dimensione demografica risulta di fatto spesso problematico individuare candidature per la carica di primo cittadino, per cui il divieto di rielezione per un terzo mandato comporta rilevanti criticità. Il comma in esame intende innalzare il limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti. Rimane peraltro ferma la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 51 del T.U.O.E.L. Conseguentemente, nei comuni con più di 15.000 abitanti, sarà comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Il comma 2, in deroga all’articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.), dispone che per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

La disposizione intende agevolare il raggiungimento del quorum di partecipazione al voto per le elezioni comunali, laddove sia stata ammessa e votata una sola lista, salvaguardando la validità della consultazione elettorale, l’efficacia della espressione della volontà popolare manifestata dalla collettività locale e, quindi, la regolare costituzione degli organi politici di governo dell’ente. Sul punto, si rammenta che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 maggio 2011, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 10, proprio evidenziando come il computo degli elettori AIRE ai fini del calcolo della percentuale necessaria per la validità della elezione potesse determinare una eccessiva compromissione del diritto di voto degli elettori residenti nel comune, considerato che i residenti all’estero non partecipano alla vita locale e non subiscono direttamente gli effetti delle scelte compiute dagli organi di governo dell’ente. È vero che, con sentenza 31 ottobre 2012, n. 242, la Corte Costituzionale ha giudicato infondata l’eccezione di costituzionalità ritenendo la norma non manifestamente irragionevole, ma è pur vero che la stessa Corte ha sottolineato l’opportunità di una rimeditazione, da parte del legislatore, del bilanciamento di interessi attuato in quella norma. La disposizione introdotta dal comma in esame appare, dunque, in linea con gli esiti del richiamato contenzioso costituzionale.