Termini di stipulazione del contratto di appalto – principi di buona fede e correttezza della P.A.
Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 1774 del 22 febbraio 2024, ha avuto modo di precisare che è facoltà dell’aggiudicatario rinunciare all’esecuzione di un’opera, in virtù dell’inutile decorso dei termini ultimi per la tempestiva stipulazione del contratto d’appalto, ex art. 32 comma 8 d.lgs. 50 del 2016.
Il giudice amministrativo ricorda come il comportamento della Pubblica Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione, deve essere improntato ai principi di buona fede e correttezza, sottolineando come il mancato rispetto dei termini per la stipula del contratto, integri un comportamento violativo dei predetti principi.
Nel caso di specie, l’aggiudicatario era ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento della P.A., che disponeva, in autotutela, l’annullamento dell’aggiudicazione, addossando all’aggiudicatario la causa di inadempimento. L’impresa aveva avanzato diverse richieste di modifica del prezzo del contratto (a fronte dell’innalzamento, nel tempo, del costo delle materie prime), ma la P.A. aveva sempre rigettato le stesse.
Il Consiglio di Stato, confermando il giudizio in primo grado, ha ritenuto illegittima la decisione della P.A., sostenendo che quest’ultima fosse responsabile della mancata stipula del contratto, in quanto aveva immotivatamente ritardato a convocare l’impresa proprio per la stipula. Sottolineano i giudici come, “sebbene il termine per la stipula del contratto sia ordinatorio, non può essere rimesso ad libitum alla stazione appaltante in quanto, ove l’amministrazione procedente potesse costringere in ogni tempo l’operatore a concludere il contratto d’appalto, la relativa disposizione di legge risulterebbe completamente svuotata della funzione che le è propria; vale a dire quella di tutelare «l'aggiudicatario, il quale deve poter calcolare ed attuare le scelte imprenditoriali entro tempi certi» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991, § 28.5, nonché Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6620).”
Attraverso il richiamo alla pregressa giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.1.2022, n.202.), i Giudici ricordano che: “costituisce un’evidente forzatura il procedere con l’aggiudicazione di un contratto nella consapevolezza che lo stesso si dimostri già inizialmente inadeguato al punto di dover immediatamente azionare (prima ancora della stipulazione) istituti di legge che sono invece destinati ad assolvere necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto” ”