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Termini di impugnazione nelle gare regolate dal D.lgs. 36/2023

Il TAR Lazio con sentenza n. 13225/2024 del 1° luglio si è occupata dell’applicabilità a procedure di gara regolate del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. n. 36/2023) della dilazione temporale di 15 giorni per la notifica del ricorso in caso di istanza di accesso agli atti che risultava compatibile con la disciplina del previgente Codice dei Contratti.

Il Collegio, verificando la rituale proposizione del ricorso oggetto di causa, ha osservato che secondo la giurisprudenza relativa alla disciplina di cui all’art. 76, comma 2 del previgente Codice (D.lgs. 50/2016) al fine di computare i termini decadenziali doveva essere valutato “in generale che: a) il termine di trenta giorni per impugnare l'aggiudicazione decorre dalla data della sua comunicazione o pubblicazione sull'albo pretorio on line della stazione appaltante; b) considerata la “dilazione temporale” di 15 giorni, praticata sulla base della presentazione di una istanza di accesso agli atti, è consentita la notifica del ricorso entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 8 novembre 2023, n. 9599 in linea con le statuizioni dell’Adunanza plenaria 2 luglio 2020, n. 12).

Nel caso esaminato dal TAR l’applicazione del suddetto indirizzo renderebbe il ricorso ritualmente e tempestivamente proposto, tuttavia, la pronuncia del Consiglio di Stato è relativa ad una procedura regolata dal previgente Codice mentre l’attuale controversia è regolata dal nuovo Codice.

Il TAR, infatti, osserva che l’articolo 1 del disciplinare di gara prevede che lo stesso “costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (…) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (…), salvo nelle parti in cui è ancora applicabile il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell’articolo 225 del Codice dei Contratti”.

Il Collegio precisa che proprio in tema di accesso agli atti il nuovo Codice ha introdotto una disposizione inedita, l’art. 35 il comma 1 prevedendo che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” e, pertanto, risulta inapplicabile al caso di specie l’art. 76, comma 2 del previgente D.lgs. 50/2016 il quale prevedeva che “su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta”. Detta ultima disposizione risulta “abrogata dal nuovo codice dei contratti pubblici: il che rende, parimenti, inapplicabile il peculiare termine di proroga del termine impugnatorio elaborato dalla giurisprudenza, nei termini sopra indicati”.

Il Collegio, pertanto, ha ritenuto il ricorso tardivo in quanto notificato tra il 30° e 45° giorno stabilendo che la “dilazione temporale” praticata sulla base della presentazione di una istanza d’accesso agli atti è applicabile alle procedure di gara regolate dalla precedente normativa sui contratti e non a quelle regolate dal nuovo Codice.