Termine di prescrizione per il recupero di emolumenti erroneamente liquidati
Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca, Segretario generale enti locali, in merito al il termine di prescrizione per il recupero di emolumenti erroneamente liquidati
In linea generale, qualora un soggetto percepisca indebitamente un’utilità (ad es. contributi) il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovverosia dalla data in cui la non debenza (ripetizione) è stata accertata inconfutabilmente.
Merita rammentare che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto.