Tempo di progettazione e esecuzione dei lavori – valutazione economica
La Sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3464 del 16.04.2024 stabilisce che i tempi di progettazione e esecuzione dei lavori costituiscono insieme al prezzo oggetto di valutazione “economica”.
La vicenda da cui origina la pronuncia in esame riguarda una controversia relativa all’esito di una procedura aperta, indetta da una Regione, per l'affidamento dei lavori di costruzione di una nuova struttura ospedaliera per un importo a base di asta di oltre 367 milioni di euro.
Ciò che in questa sede interessa è quanto stabilito dal Collegio relativamente ad uno dei motivi di gravame incidentale con cui veniva contestata la decisione del Giudice di prime cure.
In particolare, l’appellante ribadiva “il carattere innovativo della disposizione disciplinare che ha scomposto i 20 punti previsti dal bando per l’elemento “prezzo”, facendone convergere una parte sull’inedito parametro “tempo”: questa rimodulazione contrasterebbe con i principi di gerarchia differenziata che caratterizzano i rapporti tra le diverse parti della legge di gara e che escludono in radice che le disposizioni del capitolato e del disciplinare possano modificare il bando” a parere dell’appellante, inoltre, “il tempo non è una espressione del prezzo, come a torto ha rilevato il TAR, bensì profilo qualitativo della offerta (si cfr. art. 95.6 del Codice); né può dirsi che ad un minor tempo di esecuzione dei lavori corrisponda un costo minore poiché la contrazione dei tempi esige un impiego di risorse maggiormente concentrato e intenso e, dunque, un incremento di costi”.
Il Consiglio di Stato, nel ritenere non accoglibile il predetto motivo, ha ricordato che “la giurisprudenza prevalente ritiene che la riduzione dei tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori, unitamente al prezzo, costituiscano elementi di valutazione di carattere economico, che, in quanto tali, non devono essere conosciuti al momento della valutazione discrezionale degli elementi dell'offerta tecnica (Cons. Stato, V, n. 5463 del 2021 e n. 1556 del 2017; III, n. 167 del 2020)”osservando che le stesse difese svolte dall’appallante circa le implicazioni che legano tra loro la modulazione dei tempi di esecuzione e dei costi dell’appalto confermano proprio l’esistenza di una correlazione tra le due voci avvalorando la tesi che i due parametri rientrano in un’unica area di rilevanza “economica”.
Il Collegio, inoltre, stabilisce che “ciò non toglie che i tempi di esecuzione possano essere apprezzati anche nella prospettiva di una valutazione “tecnico-qualitativa” del progetto, ma si tratta di stime (quella economica e quella tecnico-qualitativa) evidentemente distinte e non necessariamente interferenti” ritenendo in ogni caso “legittima la determinazione della stazione appaltante di estrapolare i punteggi dell’offerta tempo da quelli previsti dall’offerta economica, essendo questa rimodulazione intervenuta su una quota di punteggio riconducibile ad una matrice omogenea”.