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Tempi di pagamento, occorre accelerare

La Ragioneria Generale dello Stato ricorda nella Circolare n. 17/2022 che per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 del PNRR sui tempi di pagamento la stessa sarà effettuata sia con riferimento all’indicatore del tempo medio di pagamento, che non deve superare i termini massimi consentiti (30 o 60 giorni), che all’indicatore del tempo medio di ritardo (che non deve risultare maggiore di zero).

In tal senso, le pubbliche amministrazioni avranno cura, nel confermare nel sistema PCC la data di scadenza delle fatture, di rispettare le prescrizioni previste al riguardo dal decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, si rammenta che ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del citato decreto, nelle “transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.

In considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in 30 giorni, ad eccezione degli Enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), l’eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare “natura del contratto” o di “talune sue caratteristiche”, come prescritto dalla normativa di riferimento sopra citata. In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni.

Si precisa inoltre che gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea in sede di monitoraggio della citata riforma n. 1.11 saranno costituiti dalla media, ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni, nel 2023, e 15 giorni nel 2024. In caso contrario, per monitorare il conseguimento del target prefissato verrebbe utilizzata la media semplice. Pertanto, è opportuno che le pubbliche amministrazioni adottino, nella programmazione dei pagamenti, criteri che assicurino parità di trattamento dei fornitori, atteso che eventuali dinamiche di pagamento che favoriscano prioritariamente il pagamento di fatture di importo più elevato potrebbero incidere sulla scelta dell’indicatore valido per il monitoraggio della riforma.