Tempi di pagamento, i controlli dei revisori
La Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2022 – in materia di tempi di pagamento – evidenzia anche il ruolo dei revisori dei conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto ad assolvere ad apposite attività di controllo anche in relazione alla verifica dell’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in tema di rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.
Ai sensi dell’art. 1, comma 872, della legge n. 145 del 2018, il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione degli adempimenti ivi previsti e delle relative misure di garanzia. Pertanto, il Collegio dei revisori o sindacale avrà cura di esporre l’esito delle verifiche effettuate nell’ambito della verbalizzazione delle riunioni del medesimo organo. Ciò posto, si sottolinea che le informazioni sui pagamenti effettuati, comunicati nella piattaforma dei crediti commerciali – PCC, sono di fondamentale importanza per la verifica della tempestività dei pagamenti e sono utilizzati per il calcolo dei relativi indicatori previsti dalla legge.
In tal senso, il Collegio avrà cura di effettuare opportuni accertamenti sul rispetto da parte dell’ente dei termini di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che potranno essere svolti con specifici controlli ovvero in occasione della periodica verifica di cassa, potendo procedere, in tale sede, con l’esame, a campione, dei mandati di pagamento e con il riscontro anche del rispetto delle scadenze di pagamento prescritte e della relativa comunicazione al sistema PCC.
Con riferimento alle misure di garanzia previste dalla legge n. 145 del 2018, a partire dal 2021, si ricorda che, ai fini della relativa applicazione, occorre verificare il rispetto degli indicatori previsti dal comma 859, lettere a) e b), della medesima legge. Per quanto concerne le verifiche della corretta attuazione delle suddette misure di garanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 872, della legge n. 145 del 2018, va considerato che la medesima legge non reca precisi termini e modalità di effettuazione delle stesse.
Pertanto, ferme restando le iniziative di controllo che ciascun revisore autonomamente vorrà intraprendere sul tema, appare opportuno far presente che, in ogni caso, le attività del competente organo di controllo dovranno essere condotte in ragione dell’esigenza che l’ente ottemperi ordinatamente agli adempimenti discendenti dall’applicazione degli interventi correttivi prescritti.
In particolare, per gli enti in contabilità finanziaria non rispettosi degli indicatori previsti dall’art. 1, comma 859, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, occorre tener presente che tali enti sono tenuti, ai sensi del comma 862, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, a stanziare l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio. Pertanto, il competente organo di controllo, al fine di verificare i presupposti per l’applicazione delle misure correttive, è chiamato a riscontrare gli indicatori riferiti all’esercizio precedente in tempo utile affinché venga rispettata la suddetta scadenza da parte dell’ente controllato.
Si rammenta l’ulteriore condizione da verificare ai sensi dell’art. 1, comma 868, della legge n. 145 del 2018, in base al quale le misure di garanzia di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle pubbliche amministrazioni che non hanno pubblicato l’ammontare complessivo dei debiti, ai sensi dell’art. 33 decreto legislativo n. 33/2013, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente nonché le informazioni relative all’avvenuto pagamento delle fatture.