Tempi di pagamento e di ritardo, non inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023 e 15 giorni nel 2024
La Legge n. 145/2018 art. 1 comma 859 e comma 861 dispone che gli enti pubblici devono calcolare oltre all'indice di tempestività dei pagamenti anche l'indice di ritardo dei pagamenti. L'indice è calcolato come ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo dei documenti e si riferisce alle sole fatture pagate come debito commerciale. In particolare:
859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
860. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 865. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
In ambito PNRR, devono essere rilevante le numerose riforme previste, oltre i finanziamenti a disposizione.
Particolarmente importante è la riforma 1.11 in ambito tempi di pagamento. M1C1 - Riforma 1.11: Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Lo scopo della riforma è quello di garantire che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino gli operatori economici entro il termine di 30 giorni; le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni
Perché la soluzione al problema dei ritardi di pagamento sia strutturale, la riforma è intesa altresì a garantire che nel 2024 le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale continuino a pagare entro il termine di 30 giorni; le autorità sanitarie regionali entro il termine di 60 giorni.
Nella Circolare n. 21/2023 la Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all’attività di monitoraggio dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, vista anche la procedura d’infrazione UE per i ritardati pagamenti nonché il monitoraggio degli obiettivi connessi alla riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento anche del comparto Amministrazioni centrali) del PNRR, rileva la necessità di garantire la massima priorità all’obiettivo di ridurre i tempi di pagamento di tali debiti, utilizzando la fase della formazione per rivedere le richieste di cassa e rimodulare i relativi stanziamenti in funzione delle esigenze di pagamento connesse con tali partite debitorie.
Tale richiamo è particolarmente urgente per quelle Amministrazioni che presentano scostamenti significativi dai termini ordinari di pagamento, già oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero.
Nella Circolare n. 17/2022 la Ragioneria generale dello Stato ricorda che per garantire gli obiettivi di tempestività nei pagamenti, a partire dal 1° gennaio 2023 gli indicatori stabiliti dalla Commissione europea, in sede di monitoraggio della riforma, saranno costituiti dalla media ponderata con gli importi delle fatture pagate, dei tempi di pagamento e di ritardo, purché gli stessi non risultino inferiori alla media semplice di oltre 20 giorni nel 2023 e 15 giorni nel 2024. In caso di sforamento, per monitorare il conseguimento del target sarà utilizzata la media semplice al posto di quella ponderata.
Si ricorda inoltre che il DL 13/2023 ha previsto precise responsabilità dei funzionari enti locali in caso di ritardo nei tempi di pagamento. Sul punto è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 1/2024.