Teleriscaldamento: Iva ordinaria (nel 2022) senza contratto di servizio energia
Non può fruire dell'aliquota IVA agevolata al 5% l'erogazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell'ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia (Caso 3). Secondo l'Agenzia "le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (cfr. sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 giugno 2010, C492/08; del 9 marzo 2017, C573/15; del 19 luglio 2012, C44/11). Pertanto, stante il tenore letterale dell'art. 5, comma 2, del D.L n. 115 del 2022, la somministrazione di energia termica prodotta con gas metano attraverso una rete di teleriscaldamento nell'ambito di contratti diversi dal contratto Servizio Energia non rientra nell'ambito applicativo di detta disposizione e non può, quindi, fruire dell'aliquota del 5 per cento.
Lo chiarisce la Risposta n. 239/2023
Tuttavia, l'Agenzia segnala che con riferimento al primo trimestre del 2023, è possibile fruire dell'IVA al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.