Telefisco 2025: Lo schema d’atto
Come noto con il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 sono state apportate modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, attuativo delle Legge 111/2023 delega sulla riforma fiscale.
Nello specifico, in materia del “Principio del contraddittorio” è stato introdotto l’art 6-bis che stabilisce:
“1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.»;
Durante Telefisco 2025, è stato chiesto se il periodo concesso dall’ufficio al contribuente (non inferiore 60 giorni) per formulare osservazioni rispetto alle contestazioni contenute nello schema di atto possa sospendersi nel mese feriale di agosto.
L’Agenzia dell’Entrate ha voluto sottolineare, in primis, che lo schema d’atto, non essendo un atto impositivo autonomamente impugnabile, esula dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, che stabilisce la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto.
Tuttavia, ritiene che possa applicarsi quanto previsto dall’’articolo 37, comma 11-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che nell’ultimo periodo prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’agenzia delle Entrate.”