Telefisco 2025: Canone unico- occupazione ed esposizione pubblicitaria
Durante Telefefisco 2025, in materia di Canone unico è stato chiesto al MEF se, in considerazione della natura giuridica patrimoniale del canone, è possibile applicare la stessa maggiorazione Istat a tutte le tariffe del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria, considerato che:
- all’art 1 comma 817 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si stabilisce: “Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”
- all’art 1 comma 831 della stessa Legge si stabilisce: “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
-------------------------------------------
Classificazione dei comuni Tariffa
-------------------------------------------
Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50
-------------------------------------------
Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1
-------------------------------------------
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con
Autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio
provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
- All’art 1 comma 831-bis: “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il MEF ha affermato che l’indice Istat è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
“Non si ritiene possibile, infatti, un’estensione analogica della previsione normativa contenuta nei commi 831 e 831-bis dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo la quale gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente esclusivamente per le fattispecie ivi disciplinate. Tale chiara volontà del Legislatore non può essere neppure superata sulla base della considerazione del carattere patrimoniale del canone in questione che, il quale, tra le altre entrate sostituisce anche il Cosap, di cui all’articolo 63 del Dlgs 446 del 1997, la cui natura patrimoniale è stata acclarata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2008). A questo proposito, si ricorda che anche per il Cosap era prevista la rivalutazione Istat solo per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi”.