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Telefisco 2025: Accertamento con adesione

In occasione dell’incontro Telefisco 2025, in materia di accertamento con adesione, è stato confermato che il termine dei 15 giorni previsto all’articolo 6, comma 2 bis (secondo periodo) del decreto legislativo 218/1997, deve considerarsi perentorio.

L’art 6 comma 2-bis del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 prevede:

“Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso ai sensi del comma 3 per un periodo di trenta giorni.”

L'Agenzia dell'Entrate, in tema di crisi di impresa, ha risposto che “Per recepire compiutamente il contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento di accertamento, è stato previsto un intervento di coordinamento legislativo tra l’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente e il decreto legislativo n. 218 del 1997.

In particolare, il legislatore ha rimodulato la disciplina dell’accertamento con adesione, anche con riguardo alla tempistica diversificata per presentare istanza di adesione a seconda delle scelte effettuate dal contribuente (osservazioni; inerzia; istanza di adesione) destinatario di uno schema d’atto.

Tra le modifiche apportate al Dlgs n. 218 del 1997 figura anche l’introduzione del comma 2-bis all’articolo 6, che, al secondo periodo, stabilisce che il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione nei quindici giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell’atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto.

Considerato il contesto normativo sopra delineato e in particolare la previsione recata dal primo periodo del medesimo comma 2-bis dell’articolo 6, che riconosce al contribuente la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema d’atto, e tenuto conto, altresì, dell’esigenza di non dilatare ulteriormente i termini entro i quali deve concludersi il procedimento di accertamento, si ritiene che il citato termine di 15 giorni, indicato nel secondo periodo del comma 2-bis del predetto articolo 6, sia da ritenersi perentorio

Pertanto, non può considerarsi valida l’istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente successivamente ai 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (anche se presentata, comunque, prima della scadenza del termine per proporre ricorso), perché la stessa risulterebbe presentata oltre il termine perentorio previsto dalla normativa”.