Telefisco 2024: ravvedimento operoso
In occasione del Telefisco 2024, è stato chiesto se l’interpretazione, di seguito riportata, riguardo l’art. 13 d.lgs. 472/1997, che disciplina il ravvedimento, sia corretta:
“L’articolo 13 del Dlgs 472/1997, consente la regolarizzazione di qualsivoglia violazione anche omissiva, senza limiti di tempo, a condizione che non vi siano stati accertamenti. Secondo l’interpretazione tradizionale, l’unica modalità di regolarizzazione dell’omissione dichiarativa è quella di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), del Dlgs 472/1997, secondo cui la sanzione è ridotta a un decimo in caso di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni. A ben vedere, però, tale conclusione si adatta solo ai tributi erariali, alla luce dell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, a mente del quale le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni si considerano omesse. Nel comparto dei tributi locali, al contrario, non esiste alcuna previsione che qualifichi come omesse le dichiarazioni tardive, anche oltre i 90 giorni, mentre nell’articolo 13 si legge chiaramente, per l’appunto, che le violazioni regolarizzabili nelle varie scadenze di legge, ad esempio entro la dichiarazione successiva (lettera b) del medesimo articolo 13), possono riguardare indifferentemente «gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e il pagamento del tributo», dunque tutte le violazioni, comprese le omesse dichiarazioni. Si è quindi della convinzione che nei tributi locali sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le regole ordinarie. Vale segnalare infine che nella circolare del Mef n. 184 del 1998, mentre nella parte Ici si prende una posizione restrittiva, nella parte riferita alla Tarsu ci si esprime nel senso della ravvedibilità dell’omessa dichiarazione entro l’anno, che all’epoca era il termine ultimo per il ravvedimento. Si condivide questa ricostruzione interpretativa?”
Il MEF ha confermato l’interpretazione, affermando: “Si condivide l’interpretazione proprio perché per i tributi locali non esiste un discrimine tra dichiarazione tardiva e dichiarazione omessa. Se il ravvedimento viene effettuato entro i 90 giorni si applica l’art. 13, comma 1, lett. c) oppure le altre ipotesi previste dalle lett. precedenti in quanto applicabili. In materia di tributi locali, nel caso di mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro il termine previsto dalla normativa che disciplina il singolo tributo, non viene mai operata una distinzione fra l’omessa e la tardiva presentazione della dichiarazione come, invece, avviene per le imposte erariali, per le quali l’art. 2, comma 7 del D.P.R. n. 322 del 1998, prevede che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse. Per quanto concerne i tributi locali, pertanto, in mancanza di previsioni specifiche, si ritiene che sia sempre possibile ravvedere una dichiarazione omessa anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, secondo le disposizioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997. In concreto, quindi, se la dichiarazione viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 472 del 1997. In caso contrario, potranno essere applicate le sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 13 in discorso, in quanto compatibili”.
Pertanto, ad avviso del MEF, sarà sempre possibile procedere al ravvedimento operoso anche nel caso di dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni dal termine di scadenza, non sussistendo, per i tributi locali, la medesima disciplina stabilita, invece, per i tributi erariali, per i quali le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni dal termine di scadenza devono necessariamente considerarsi omesse e non tardive.