← Indietro

Telefisco 2024: Oneri della riscossione coattiva

In tema di oneri della riscossione coattiva, durante il Telefisco 2024, è stato domandato se un ente locale, o il concessionario della riscossione, che svolga la riscossione coattiva, possa chiedere, oltre al rimborso delle spese esecutive, anche quello relativo alle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per lo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla procedura di riscossione coattiva.

Ecco il quesito posto:

Il decreto 14 aprile 2023 del ministero dell’Economia e - relativo all’individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore - prevede, all’articolo 7, il rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. In particolare, l’articolo in questione, dispone che «oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione». Il successivo comma 2, precisa che «per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto». Nel caso in cui il Comune (o il concessionario della riscossione iscritto all’albo disciplinato dall’articolo 53, del Dlgs 446/1997) svolga direttamente la riscossione coattiva, procedendo al pignoramento diretto dello stipendio per un credito comunale, ad esempio, di euro 2.500, è possibile richiedere oltre alle spese di cui alla tabella A (euro 57) anche quelle relativa alla tabella B (898 euro, a valori medi da Dm 147/2022)?

Il MEF si è così espresso: “Per quanto concerne l’individuazione delle misure concernenti il costo della notifica degli atti correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi compresi i diritti, gli oneri e le eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso, occorre fare riferimento all’art. 5 del Decreto 14 aprile 2023, il quale rinvia alla Tabella A allegata al Decreto in discorso, i cui valori rimborsano tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive. Nel caso in cui per recuperare il credito sia necessario porre in essere ulteriori attività, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva e individuate dalla tabella B allegata al medesimo Decreto, al Comune o al soggetto affidatario che gestisce la riscossione coattiva compete anche il rimborso delle spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le suddette attività, sempre che tali spese siano supportate da atti di liquidazione corredati da idonea documentazione”.