Telefisco 2024: Imposta di soggiorno non versata all’hotel
Durante il Telefisco 2024, il convegno annuale tenuto dal MEF, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza, è stato posto, tra gli altri, un quesito riguardante l’imposta di soggiorno.
Segnatamente è stato chiesto come deve comportarsi l’albergatore, nel caso in cui un turista non corrisponda l’imposta di soggiorno.
Il MEF, confermando l’impostazione della giurisprudenza contabile, ha chiarito che il gestore della struttura ricettiva essendo responsabile del versamento dell’imposta, è obbligato al versamento della stessa anche ove il turista non abbia pagato l’importo corrispondente, potendo in tal caso rivalersi nei confronti dell’ospite inadempiente. Per questo, l’ente locale ha la possibilità, in caso di inadempimento, di chiedere l’importo al solo gestore, comminandogli anche la sanzione, ex art. 13, d.lgs. 471/2021, del 30%.
In particolare, alla domanda: “Nella risposta a interpello 3/2022 dell’agenzia delle Entrate, è stato affermato che la tassa di soggiorno va inserita eventualmente nei corrispettivi con il codice di esclusione in base all’articolo 15, comma 1 n. 3, del Dpr 633/72 nel presupposto che si tratti di una somma anticipata «in nome e per conto del turista» il quale è il responsabile di imposta. Da tale presupposto, nell’ipotesi in cui il turista non corrisponda all’albergatore l’imposta di soggiorno, come dovrà comportarsi l’albergatore nella dichiarazione periodica e nel versamento? È sufficiente presentare un’istanza al comune indicando gli estremi del turista inadempiente?”
il MEF ha chiarito: “Si ritiene, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza contabile, che l’imposta di soggiorno debba essere richiesta al gestore della struttura ricettiva in quanto responsabile del versamento dell’imposta. Ed invero, la Corte dei Conti Sez. giur. per la regione Lombardia nella sentenza n. 159 del 2021 ha statuito che: “con la riforma introdotta dall’articolo 180 del D.L. n. 34 del 2020, i gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista. Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, D. Lgs. n. 471 del 1997”. Si deve, altresì, aggiungere che la stessa statuizione è stata confermata dalla Sez. giur. per la regione Emilia-Romagna nella sentenza n. 27 del 2022”.