Telefisco 2024: Canone unico patrimoniale su strade provinciali che attraversano il centro abitato
In occasione del Telefisco 2024, sono emerse ancora delle perplessità, da parte di alcuni operatori, se il canone unico patrimoniale su strade provinciali che attraversano il centro abitato, possa essere spettante al Comune.
Il Mef osserva di non fermarsi esclusivamente alla competenza del rilascio dell’autorizzazione o della concessione, ma di basarsi, per l’individuazione del corretto soggetto attivo del canone, soprattutto all’ente proprietario dell’area interessata all’occupazione.
Il quesito a cui ha risposto il Mef è il seguente:
“Il canone unico patrimoniale su strade provinciali che attraversano i centri abitati spetta al Comune?
L’articolo 1, comma 838, della legge 197/2022 reca una modifica in riferimento alle strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti. In particolare, al comma 816 della legge 160/2019, sono eliminate le parole «di Comuni». Pertanto la disposizione ora prevede che «nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285». Si tratta di una definizione identica a quella dettata per il canone mercatale dal comma 837, sempre della legge 160/2019.
La modifica normativa non risolve completamente il dubbio interpretativo in merito al soggetto competente ad applicare il Cup, componente relativa all’occupazione di suolo pubblico.
Sul punto, si osserva che l’articolo 26 del Dlgs 285/1992 prevede al comma 3 che per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell’interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada. Sicché una lettura sistematica, oltre che razionale, porta a dire che in tutti i Comuni le autorizzazioni a occupare suolo pubblico sono di competenza comunale, cui spetta, per conseguenza, anche il Cup correlato all’occupazione.
Tale conclusione appare coerente con l’intero impianto normativo, visto che la debenza del Cup è collegato al rilascio di un’autorizzazione. Né si potrebbe sostenere, in base all’articolo 1, comma 822, della legge 160/2019, che per i tratti di strada per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Comune, secondo il citato articolo 26, la Provincia abbia l’obbligo di verificare presso il Comune la sussistenza di un’autorizzazione comunale e in assenza di questa procedere alla rimozione delle occupazioni e addebitare le conseguenti indennità e sanzioni. D’altro canto, infine, si osserva che l’articolo 1, comma 823, della legge 160/2019 prevede che il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o concessione, sicché anche per quest’altra via si dovrebbe ritenere che il Cup in questione spetti al Comune. Si condivide questa ricostruzione interpretativa?”
Il Mef ha posto l’attenzione, per quanto riguarda le strade provinciali che attraversano i centri abitati dei Comuni, sull’art 1 comma 818 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
Dall’entrata in vigore, nel 2020, della Legge 160/2019 tale comma era così definito:
“Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
L’art. 2, comma 7, del codice della strada dispone, a sua volta, che “Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitativo, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti”.
Dal 01 gennaio 2023, a seguito dell’approvazione della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) si è modificato tale comma (818) cercando di chiarire definitivamente il dubbio interpretativo che si era posto.
Infatti ora si stabilisce: “Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. (Eliminazione della dicitura “di comuni”).
Dunque, pur essendo proprietaria la Provincia, l’ente competente all’applicazione del CUP per i tratti di strada provinciali che attraversano il centro abitato con popolazione superiore a 10 mila abitanti è il Comune.
il Mef, infatti, afferma che: “il Cup è applicato dall’ente titolare dell’area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.
Si giunge alla conclusione che nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, le strade sono tutte comunali. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, invece, le strade provinciali restano di proprietà della Provincia e l’occupazione di tali strade è autorizzata dal Comune con beneplacito della provincia.
La Provincia continuerà, come in passato, a riscuotere il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all’interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Si riporta per completezza la risposta del MEF al quesito posto:
“Non si condivide l’interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall’articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale (Cup) è «l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico».
Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell’occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente.
Pertanto, occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del Cup, all’ente proprietario dell’area interessata dall’occupazione. La previsione del comma 818 dell’articolo 1 della legge 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell’articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l’ente proprietario è la Provincia.
La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il Cup è applicato dall’ente titolare dell’area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti. Del resto non è stata mai messa in discussione la competenza della Provincia, anche in vigenza del precedente canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap), a percepire il gettito del canone sulle occupazioni realizzate su tratti di strade che attraversano centri abitati con popolazione inferiore a 10mila abitanti.
Va poi considerato che il legislatore si è preoccupato, con l’articolo 1, comma 818 della legge 160/2019, modificato ad opera della legge di Bilancio per il 2023, di individuare puntualmente gli enti legittimati a riscuotere il canone. Non avrebbe senso, pertanto, ricondurre la soggettività attiva alla mera competenza al rilascio dell’autorizzazione o della concessione che, sulla base dell’articolo 26, comma 3, del Codice della strada, è demandato al Comune”.