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Tassazione separata per l’indennità all’ex lavoratore somministrato in società pubblica

Interessante risposta dell’Agenzia delle entrate (n. 130/2024) in tema di tassazione dell’indennità stabilita dal Giudice del lavoro in una causa instaurata da una ex lavoratrice utilizzata con contratto di somministrazione lavoro da parte di una società pubblica e che lamentava l’illegittimità dei contratti per la violazione delle norme in tema di proroghe e rinnovi, richiedendo una indennità ai sensi dell’art. 39 c. 2 del D.Lgs. 81/2015 ovvero del D.Lgs. 165/2001 in tema di pubblico impiego.

Il giudice del lavoro ha infatti riconosciuto solo la prima poiché la sentenza “ha confermato la non assimilabilità delle società a partecipazione pubblica agli enti pubblici e la conseguente inapplicabilità ai rapporti di lavoro instaurati delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione (per i fini che qui riguardano) dell'obbligo di esperimento delle procedure concorsuali o selettive”. Di conseguenza “l'unica conseguenza applicabile alla accertata violazione del disposto di cui all'art. 31, co. 2 D.Lgs. 81/2015 è da individuarsi nell'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all'art. 39, co. 2 D.Lgs. cit., stabilita dal Giudice nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”.

Non essendo applicabile la disciplina del pubblico impiego, la conseguenza della sentenza è che l’indennità è da considerarsi quale “lucro cessante” e non “danno emergente” ovvero perdita di chance di una occupazione migliore. La qualifica è importante, perché nel caso di lucro cessante, si tratta di indennità sostitutive di redditi, nel caso di danno emergente, di una indennità puramente risarcitoria che non è soggetta a tassazione.

L’Agenzia conclude quindi che “ai sensi e per effetto del citato articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, che ''ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive'', si ritiene che l'indennità risarcitoria corrisposta dall'Istante sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi del citato articolo 6 del Tuir”. Tale indennità, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b, del Tuir (per cui l'imposta si applica separatamente sugli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49) sarà soggetta a tassazione separata.