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Tassazione separata della retribuzione incentivante disposta con atto amministrativo

L'Agenzia delle entrate torna con una nuova Risposta (la n. 408/2021) ad affrontare il tema della tassazione separata degli emolumenti basati su parametri riferiti all'anno precedente - in particolare delle somme erogate l'anno successivo, in quanto riferite al secondo semestre dell'anno precedente, dal Dipartimento territoriale a seguito del trasferimento, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, delle sanzioni applicate nell'attività di contrasto al lavoro irregolare e sommerso ai sensi dell'art. 14 D.L. 145/2013 - sancendone la tassazione separata in quanto determinate da decreto direttoriale.

L'Amministrazione riteneva di assoggettarle a tassazione ordinaria, in quanto "Il ritardo nel pagamento dei suddetti emolumenti al personale ispettivo per le prestazioni maturate nel secondo semestre dell'anno precedente è da attribuire alle modalità con le quali si rendono quantificabili e disponibili le risorse nel proprio bilancio, conformemente alla disciplina recata dall'articolo 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, che ha introdotto misure volte a rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Infatti "...solo all'esito del processo amministrativo-contabile di accertamento, riassegnazione e trasferimento, l'Istante è in grado di stabilire il quantum delle risorse effettive pervenute a bilancio da destinare al pagamento degli incentivi al personale ispettivo (...) All'esito di tale percorso amministrativo contabile, l'Istante adotta il decreto direttoriale citato in premessa per ripartire, tra i diversi Uffici, le somme trasferite nei limiti delle risorse riassegnate, stabilendo la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge tali attività nel secondo semestre dell'anno precedente in condizioni e orari disagiati o con l'utilizzo del mezzo proprio, anche in applicazione dell'articolo 19, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016".

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, applicando pedissequamente il principio già indicato nelle Risposte emanate nei mesi scorsi per cui: "Qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va invece sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E)" dispone che: "In relazione alla fattispecie in esame, si osserva che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, sono erogate nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione e che la mancata erogazione nel medesimo periodo d'imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una "causa giuridica" sopravvenuta, ovvero all'emanazione di un atto amministrativo qual è il decreto direttoriale. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir elenca, senza altra indicazione, quelle che sono le cause giuridiche il cui sopraggiungere legittima l'applicazione della tassazione separata. Pertanto, dal momento che nella fattispecie in esame, secondo quanto rappresentato, il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, si è dell'avviso che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir".

Va però evidenziato che, negli enti pubblici, l'attività è ordinariamente esercitata tramite atti amministrativi, proprio in virtù della loro natura. Siffatta interpretazione, pur coerente con il tenore letterale e relativo ad un meccanismo complesso che vede coinvolte più amministrazioni pubbliche, compresi due Ministeri, sancisce la tassazione separata ad ogni emolumento che, per sua natura, viene determinato ed erogato l'anno successivo sulla base di un "atto amministrativo" genericamente inteso (comprese, a questo punto, determine, delibere ecc...). La Risposta, peraltro, giunge a conclusioni opposte a quelle della n. 269/2021, anch'essa riferita ad un Ministero e ad attività ispettiva, nel quale, però, non era stata data rilevanza alla natura ed alla data di emanazione dell'atto con le quali le somme erano ripartite (non menzionata, nell'istanza), ma solo a quella dell'emolumento, per sua natura, fisiologicamente, corrisposto l'anno successivo (nel caso, il Ministero applicava la tassazione separata ed è stata prevista, invece, la tassazione ordinaria).