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Tassazione sentenze di rigetto

In risposta al Ministero che lamentava comportamenti discordanti tra gli Uffici del Giudice di Pace, l'Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 211/2021 chiarisce che le sentenze di rigetto, configurando una pronuncia di merito, sono da assoggettare ad imposta di registro in base al principio fissato dall'articolo 37 del TUR (DPR 131/1986).

L'opposizione al decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione al temine del quale il giudice pronuncia sentenza di accoglimento o di rigetto ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Il rigetto dell'opposizione può seguire a fatti di merito o processuali. Di conseguenza:

-il provvedimento rigetto per ragioni di merito dovrà essere registrato in temine fisso ai sensi del combinato disposto 37 del TUR e 8 della Tariffa allegata al TUR;

-il provvedimento di rigetto per ragioni di rito, al pari dei provvedimenti di estinzione ed incompetenza, non è da sottoporre alle formalità della registrazione