Tassazione ordinaria per la transazione senza risoluzione rapporto di lavoro
Le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte.
Qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d'imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d'imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
In particolare, sulla scorta di quanto chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall'articolo 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.
Nel caso di specie, le somme corrisposte a seguito di accordo transattivo tra un Ente e dei periti - dipendenti - per delle pratiche seguite e per le quali, negli anni precedenti, erano stati corrisposti dei compensi senza applicazione di alcuna ritenuta, con sorgere di successivo contenzioso all'atto del recupero a tassazione, devono concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l'intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir. Lo chiarisce la Risposta n. 344/2022.
A medesima conclusione giunge anche la Risposta n. 343/2022 in tema di conciliazione giudiziale allorquando alla stessa non faccia seguito la cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, le parti si erano accordate per rinunciare all'impugnazione della cessione ramo di azienda accordando un importo "a titolo di transazione generale e novativa".