Tassazione ordinaria e separata: nuove indicazioni dell'AE
Nella Risposta n. 468/2022 l'Agenzia torna sulla tassazione separata o ordinaria degli emolumenti dovuti in base ad accordi collettivi o per incentivi o a titolo di retribuzione accessoria, negando l'esistenza di un periodo predeterminabile per considerare "fisiologico" il ritardo nella corresponsione che giustifica il ricorso alla tassazione ordinaria anche se questa avviene l'anno successivo alla maturazione.
Secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E):
- le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:
a) quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un "rinvio" (rectius "ritardo") del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
b) quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta, causandone il "ritardo";
- l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;
- qualora ricorra una delle "cause giuridiche" individuate dal citato articolo 17, comma 1, lettera b), non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al " ritardo" nella corresponsione, per valutare se detto "ritardo" possa essere considerato "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi;
- l'indagine in ordine al "ritardo" va, invece, sempre effettuata quando il " ritardo" è determinato da "circostanze di fatto".
Nel caso concreto, l'Agenzia ribadisce che in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, si applica la tassazione separata qualora l'erogazione degli emolumenti arretrati avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello a cui gli emolumenti stessi si riferiscono. Viceversa, non vi è ragione per escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l'accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell'anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell'anno x+1 di emolumenti relativi all'anno x) per effetto del contratto collettivo.
Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all'anno in cui interviene l'accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.
Con riferimento alle fattispecie sottoposte dall'Istante, ai compensi relativi allo svolgimento di particolari compiti e funzioni e le indennità di Posizioni Organizzative riconosciuti una tantum o su base mensile in un periodo d'imposta successivo (2022) rispetto a quello di maturazione (2020 e 2021), in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 25 ottobre 2021, sono da assoggettare a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, dal momento che saranno corrisposti per una causa giuridica sopravvenuta.
Con riferimento alle somme dovute a titolo "Retribuzione accessoria" correlata alla performance, collettiva e individuale, la sottoscrizione del contratto nel medesimo anno di riferimento non può costituire una causa giuridica "sopravvenuta" che comporta la tassazione separata. Dette retribuzioni accessorie, infatti, sono dovute in base alle previsioni contrattuali, a seguito della valutazione dei risultati nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato, che comporta, di conseguenza, l'erogazione nel periodo d'imposta successivo, con assoggettamento a tassazione nella misura ordinaria.
Con riferimento alla corresponsione dei compensi professionale degli Avvocati dipendenti, poiché il saldo avviene, per Regolamento, l'anno successivo, l'Agenzia ritiene che non rientrano nei redditi a tassazione separata.
Infine, l'Istante chiedeva se, per considerare "fisiologico" un ritardo che non consentisse la tassazione separata (in assenza di cause ex lege), potesse farsi riferimento al termine di 120 giorni stabilito da sentenze della Cassazione (sentenza n. 3585/2020; ordinanze n. 28116/2020, n. 5742/2021, n. 29894/2021, n. 29541/2021, n. 3925/2022). La risposta è negativa: il parametro non può essere assunto come criterio generale, in quanto non previsto dal legislatore.