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Tassazione light per la permuta con immobili pubblici

Alla permuta di un immobile pubblico, a fronte di alcuni interventi, tra Stato e Provincia, si applica l'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro cadauna) e l' esenzione da imposta di bollo, mentre l'imposta catastale è comunque dovuta nella misura dell'1% (Cfr. Risoluzione n.12 del 2018). Essendo un contratto in cui l'altra parte è lo Stato, l'imposta di registro deve essere corrisposta dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 57, comma 7, del TUR.

Lo chiarisce la Risposta n. 739/2021, dato atto che la previsione recata dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs n. 23 del 2011, come modificata dall'articolo 20, comma 4-ter, del d.l 12 settembre 2014, n. 133, esclude che la previsione di soppressione di tutte le agevolazioni operi in relazione alle agevolazioni ed esenzioni tributarie riferite ad immobili pubblici interessati da operazioni di permuta.

L'Agenzia si sofferma anche sui requisiti della permuta con riferimento al caso specifico: l'Accordo, prevede il trasferimento di immobili da parte dello Stato contro la realizzazione da parte della Provincia di una serie di interventi (la rappresentazione analitica degli interventi e trasferimenti è riportata in una tabella, sottoscritta dalle parti e allegata all'atto di trasferimento).

Sul punto occorre tener presente che la permuta, al pari della vendita, non ha necessariamente effetti reali ma può avere un efficacia meramente obbligatoria; tale seconda ipotesi si verifica quando l'effetto non è immediato e conseguente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, ma è differito e fatto dipendere da ulteriori eventi (Cfr Cass n.4000 del 1991; Cass n. 25603 del 2011). Le operazioni di permuta senza effetti immediati reali si realizzano, in particolare per quelle operazioni caratterizzate da una "sequenza procedimentale diretta alla realizzazione di una operazione unitaria" (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 7/4/2004, n. 12505).
L'atto in esame contiene l'elencazione dei beni immobili reciprocamente trasferiti con il relativo valore attribuito e pertanto presenta gli elementi tipici del contratto di permuta caratterizzato "dal reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro" (art.1552 cc).