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Tassazione dei terreni: vale il PRG approvato "in salvaguardia"

L'articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto "Visco-Bersani") prevede che «Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Nel caso di terreni che risultano avere natura "non agricola" nel Piano Regolatore "approvato e adottato" e natura "agricola" nel Piano Regolare approvato "in salvaguardia", con due piani aventi pari efficacia, si pone il problema di quale piano considerare a fini fiscali, posta la diversa qualificazione tra cessione di area agricola, ovvero non agricola (edificabile).

Posto che in base alla normativa urbanistica non è possibile rilasciare un permesso di costruire su dette aree in quanto la "natura agricola attuale, seppur sospesa alla definitiva approvazione, lo impedisce", anche dal punto di vista fiscale non si può considerare l'area edificabile, dal momento che la citata disposizione impone di far riferimento «allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione». Lo chiarisce la Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 278/2021.

Pertanto, l'atto di cessione del terreno qualificato "agricolo" in salvaguardia, seppur qualificato come non agricolo dal PRG approvato ed adottato, va tassato come atto di trasferimento di terreni agricoli ed in particolare:

a) per parte venditrice, l'alienazione a titolo oneroso di un terreno agricolo realizza una plusvalenza imponibile se conclusa nel quinquennio dall'acquisto e se lo stesso terreno non sia pervenuto per successione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1 lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

b) per la parte acquirente con possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti.