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Tassazione arretrati: ulteriore intervento dell'Agenzia

Dopo le risposte nn. 223 e 243 che avevano applicato la tassazione separata alle somme corrisposte in base all'attività lavorativa prestata l'anno precedente, sulla base di contrattazione decentrata (n. 223), in specie per clausole sopravvenute (n. 243), con la Risposta n. 269 l'Agenzia delle entrate interviene nuovamente sul trattamento dei compensi erogati successivamente all'anno di maturazione.

Si tratta, nel caso di compensi per ispezioni che "Per ragioni connesse alle procedure di liquidazione, ovvero nel caso in cui le revisioni o ispezioni si concludano in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario, i relativi compensi sono erogati nell'anno successivo a quello di effettiva maturazione".

Per l'Agenzia delle entrate, la corresponsione di tali compensi "non può che avvenire nell'anno successivo a quello al quale gli emolumenti si riferiscono; più precisamente si ritiene che il ritardo nell'erogazione è da considerarsi fisiologico per la natura stessa degli emolumenti e, conseguentemente, da escludersi l'applicazione della tassazione separata".

Di conseguenza "Coerentemente con quanto affermato con risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E, si ritiene che non possono essere considerati arretrati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, quei compensi, come quelli in esame, per la cui erogazione è necessario attendere la fine del periodo d'imposta relativo alla loro maturazione."

Inoltre, l'Agenzia va oltre e chiarisce che "ai sensi dell'articolo 7 del Tuir «L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma». Pertanto, considerata l'unicità dell'obbligazione tributaria, per quanto di interesse in questa sede, l'arco temporale che occorre considerare al fine di qualificare il ritardo quale fisiologico, è l'intero anno solare e non il mese di percezione. Nella fattispecie in esame, quindi, i compensi per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e/o di ispezione, maturati successivamente all'agosto 2019 e fino alla fine dello stesso anno, e corrisposti nell'anno successivo, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria nell'anno in cui sono percepiti".