Tassazione arretrata per gli emolumenti accessori previsti dal nuovo contratto decentrato
Sebbene la corresponsione degli "emolumenti accessori previsti nel Fondo risorse decentrate non può che avvenire, per sua natura, in una fase successiva all'anno di maturazione degli emolumenti stessi, ovvero posteriormente all'esecuzione delle prestazioni lavorative da remunerare e non può prescindere dall'adozione di atti che ne attestino l'avvenuta esecuzione, secondo quanto previsto anche dai vigenti sistemi di misurazione e valutazione della performance", qualora "... indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione" la stessa avvenga "in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti ...in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono" sono soggetti a tassazione separata ex art. 17 comma 1 lettera b) del TUIR. Lo ribadisce la Risposta n. 243/2021 che segue la precedente n. 223/2021 avente ad oggetto una fattispecie similare, seppur più articolata, che ha generato qualche difficoltà interpretativa posto che, per costante prassi operativa, gli incentivi connessi alla produttività erano tassati in via ordinaria, in quanto è fisiologica la loro corresponsione in un periodo successivo.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate, diversamente da quanto operato dal Ministero istante, assoggetta a tassazione separata le somme corrisposte in un periodo d'imposta successivo (2020) rispetto a quello di maturazione (2019), per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'"Accordo di contrattazione collettiva integrativa" sottoscritto nel 2020.
Sul punto precisa però l'Agenzia "il ritardo nella corresponsione è dovuta al sopraggiungere di una causa giuridica che, come precisato, costituisce presupposto per l'applicazione della tassazione separata, senza necessità di un'analisi sulle ragioni che hanno determinato l'erogazione in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione delle somme. Ad una diversa soluzione si deve pervenire, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell'indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell'emolumento, pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria".