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Tassazione a due vie per gli incentivi funzioni tecniche

La Risposta n. 227/2027 chiarisce le modalità di tassazione (separata o meno) degli incentivi per funzioni tecniche previste previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici, di seguito Codice), come modificato dall'articolo 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed applicabile ancora ai procedimenti in corso al momento di approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (v. art. 223 D.Lgs. 36/2023).

Nel caso di specie, un Istituto non aveva potuto erogare gli incentivi relativi alle funzioni tecniche svolte tra il 2016 e il 2020 in assenza del Regolamento interno previsto dal Codice dei contratti pubblici, adottato nell'aprile del 2021. Il contratto integrativo che recepisce i criteri del Regolamento interno è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2021. Per l’erogazione degli incentivi disciplinati dal Regolamento, le attività di verifica per alcune procedure hanno invece coperto un arco temporale dal 2019 al 2023, verifica svolta successivamente alla conclusione del contratto, tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. L’istante chiede quindi se gli incentivi liquidati in relazione alle singole fasi di attività inerenti alle procedure di affidamento svolte nei periodi di imposta antecedenti quello di erogazione debbano essere sottoposti al regime della tassazione separata o debbano concorrere alla tassazione ordinaria.

Sulla base dell’art. 17 del TUIR e della prassi in materia, l’Agenzia delle entrate distingue tra gli incentivi erogati in ritardo per assenza di contratto collettivo e quelli erogati sulla base del regolamento approvato, chiarendo che

-gli incentivi inerenti le attività svolte negli anni antecedenti al – nel caso di specie 2021 - sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, dato che l'erogazione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica. Nel caso il contratto collettivo stipulato nel 2021, si realizzano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata;

-per quanto concerne gli emolumenti relativi alle funzioni svolte dal 2021, ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell'erogazione sia fisiologico ed in linea con la complessità dell’iter previsto dal Regolamento, sono da assoggettare a tassazione ordinaria.

A tal riguardo la risoluzione del 13 dicembre 2017, n. 151/E, chiarisce che in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008). In relazione alle retribuzioni di risultato, ad esempio, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata qualora tali retribuzioni siano corrisposte in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.

Di conseguenza, qualora l'erogazione degli incentivi di funzione per le attività svolte avvenga in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma comunque in linea con la complessità dell'iter previsto dal Regolamento e dal Contratto collettivo e con una tempistica costante, concorrono al reddito con tassazione ordinaria.