Tassato il contributo (no covid) per le maggiori spese di trasporto
Non sussistono disposizioni che escludono la concorrenza al reddito di impresa del contributo erogato dal Commissario Delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, a titolo di ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo del ponte Morandi e la forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali di Genova. Lo precisa la Risposta n. 98/2021 dell'Agenzia delle entrate.
La mancanza di una specifica in tal senso nella legge istitutiva e la mancata effettuazione della ritenuta d'acconto (4 per cento) sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non sono indicativi, come richiesto dalla società istante, della "volontà del legislatore di voler escludere dalla tassazione gli aiuti in questione".
In assenza di un’espressa previsione legislativa che escluda la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi dei contributi pubblici, occorre infatti far riferimento ai principi ordinari che disciplinano il concorso di tali indennizzi alla formazione della base imponibile. Dato che la finalità del contributo è quella di fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici colpiti dall'evento, assume rilevanza in base alle specifiche regole di determinazione del reddito come contributo in conto esercizio.
Come chiarito con la risoluzione n. 2/2010, il criterio per distinguere ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale viene assegnato, desumibile dalle singole leggi agevolative: i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in “conto capitale” sono finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.
Espressa previsione legislativa di esonero è stata, invece, prevista per tutti gli aiuti da chiunque erogati ad imprese e lavoratori autonomi per l'emergenza Covid, dall'art. 10bis del D.L. 137/2020 o "Decreto Ristori" (v. precedenti news relative alla risposta n. 46/2021 e n. 84/2021)